martedì 26 gennaio 2016

Idee chiare!

Non vi è alcun dubbio che le innumerevoli sentenze dei TAR nel 2016, in merito alla famigerata equipollenza rappresentano il disagio di una categoria insoddisfatta non sicura della propria identità; è lapalissiano.
Allora mi chiedo: perché studiare da Massofisioterapista se in realtà si desidera fare il fisioterapista? Scorciatoia?

Non confondiamo le due figure, hanno connotazioni diverse, problematiche diverse, competenze diverse; sono due figure diverse! Chi vuole fare il fisioterapista segua l'iter preposto, chi invece vuol fare il Massofisioterapista sia orgoglioso della sua scelta, combatta per fare ciò che gli appartiene. Anche se i tribunali hanno permesso a tanti Massofisioterapisti di accedere al terzo anno di fisioterapia legittimamente, non è una scelta che mi sento di condividere, per il semplice motivo che ad altri è stata negata e, sopratutto, divide la figura impoverendola!

In conclusione siate orgogliosi di quello che siete e fate. Solo ricompattando la figura il Massofisioterapista ritroverà la forza e la dignità che da sempre gli appartengono.
Non restate in silenzio, nascosti, partecipate alla vita politica della Vostra professione, esercitate con fierezza! 

Il silenzio uccide la dignità!

venerdì 22 gennaio 2016

Il grimaldello per aprire al riordino, forse.

Ogni tentativo di riordino è praticamente inutile. È impedito! Dovete sapere che c'è qualcuno che sta seriamente vagliando l'affidarsi alla Procura Della Repubblica ed esporre una denuncia inquadrata al reato penale commesso nei confronti del massofisioterapista.

È più che un'ipotesi al vaglio!
È sancito il sacrosanto diritto che solo il parlamento cambia le leggi o le abroga. Qui siamo di fronte ad una forzatura, qualcuno ha utilizzato le sentenze per cambiare la legge, senza che tale legge sia mai stata modificata...

Il giro di danza parte dal 1990 (LEGGE 19 novembre 1990, n. 341). Riforma degli ordinamenti didattici universitari, a oggi.


Quando non hai niente, non hai niente da perdere.

martedì 19 gennaio 2016

Ab uno disce omnis

Come Massofisioterapista devo rispondere ad un articolo apparso su quotidianosanita.it e pubblicato il 15-10-15. Articolo redatto dal vice presidente AIFI. Pubblico l'intero articolo evidenziando in arancione le considerazioni che io ritengo non esatte, proponendo poi le prove a sostegno di tali inesattezze: leggete pure.
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Massofisioterapista cui prodest?

la risposta al quesito è facile: basta leggere l’”approfondimento” pubblicato da QS la scorsa settimana. Fabrizio Fornari firma un pezzo del quale, più di ogni argomentazione, colpisce (e spiega) più di tutto proprio la qualifica dell’estensore: “Presidente Istituto Enrico Fermi”.Cercherò di essere, in queste poche righe, poco “politicamente corretto” e spero che non me ne vogliate ma, ogni tanto, ci vuole. Eh si, perché la domanda iniziale (a chi giova?) è doveroso porsela.A chi giova mantenere in vita l’“operatore di interesse sanitario” Massofisioterapista, nonostante le attività che una volta gli erano assegnate siano completamente transitate –così come per il Terapista della Riabilitazione e per tutti i titoli della formazione pregressa- nel Fisioterapista?Giova certamente ai soggetti che gestiscono corsi a pagamento, per formare figure sprovviste di preparazione universitaria e le cui mansioni non sono, nella migliore delle ipotesi, definite.Non giova all’Utente, perché i bisogni che un tempo erano soddisfatti dalla figura del Massofisioterapista sono completamente presi in carico dal Fisioterapista, con formazione universitaria e con i livelli di autonomia e responsabilità richiesti dalla Legge.Ma di cosa sia importante per l’Utente forse non pare importare a molti.La sentenza della giustizia amministrativa citata da Fornari si occupa di ciò che è “legittimo”, non di ciò che è “giusto”.E infatti di altro indirizzo sono, quando si parla di esercizio della fisioterapia, le sentenze della giustizia civile e penale, che badano invece ai diritti fondamentali della Persona, prestandosi meno a sostenere nella forma cose che, nella sostanza, sono insostenibili.Da canto nostro, AIFI, il cui ricorso in appello è stato respinto dal CdS, non ha mai considerato il contenzioso legale come “la battaglia” da fare per mettere ordine in un sistema che ha delle falle.AIFI da sempre pensa e continua a sostenere che chi ha la responsabilità di sistemare i guai che nel tempo sono stati creati è la politica. Certo, i tempi delle delibere e della giustizia amministrativa impongono un’azione, senza la quale la stessa azione politica diventa a volte meno praticabile.Ma è sicuramente nella politica che va ricercata la causa e quindi anche la risoluzione del problema. La sentenza del CdS include il Massofisioterapista, normato dalla L. 403 del 1971, nella categoria, definita dalla L. 43 del 2006, degli “operatori di interesse sanitario”, in maniera “postuma”, per esclusione: siccome non è una professione sanitaria, la categoria delle professioni sanitarie ausiliarie è stata cancellata, si fa come con il motivetto “il vecchietto, dove lo metto?”.Peccato, però, che nessun atto di individuazione delle figura di Massofisioterapista sia stato fatto da alcuna Regione italiana dopo la L. 43/2006 che istituisce la categoria degli “operatori di interesse sanitario”.Inoltre, il CdS nel definire le fonti normative che supportano la tesi secondo cui il Massofisioterapista è figura (ancora) esistente, cita certamente la L. 403/71 ma anche il DM 7 settembre 1976, considerato un tempo il c.d. “mansionario” del Massofisioterapista.Ebbene, qualche mese dopo l’avvio del procedimento al quale il CdS risponde, il 13 dicembre 2010 proprio questo decreto viene abrogato, cancellato dall’allora Ministro della semplificazione On. Calderoli.Insomma, delle due fonti normative, la metà non esiste più.Ma, per restare nel concreto e continuare a dare risposta al quesito d’avvio, chiediamoci se questo “operatore” risponda all’esigenza che il Legislatore ha evidenziato proprio nella L. 403/71 “Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi”.Ebbene, si, nell’Italia della formalità molti si dimenticano che il massofisioterapista doveva essere non vedente e questo per collocare -si pensava allora- utilmente, valorizzandone le qualità, una parte di Cittadini con svantaggio sociale.Una norma, quindi, che è stata svilita e strumentalmente utilizzata per fare “altro”. Una norma inutile nel decennio in cui viviamo, tanto che la stessa Unione Italiana Ciechi, insieme ad AIFI ed alla Federazione Nazionale Collegi Massofisioterapisti, ne ha chiesto formalmente, pubblicamente –e più volte- l’abrogazione.Per essere chiaro: i ciechi chiedono di cancellare le “Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi”. E questo perché non siamo più nell’era dell’assistenzialismo ma in quella –e di aver collaborato a questo siamo orgogliosi- dell’inclusione e della partecipazione.Le persone con disabilità visiva non chiedono un ghetto di facilitazioni occupazionali, chiedono di poter accedere alla formazione normale in Fisioterapia, vogliono sostenere l’esame di ammissione in maniera a loro accessibile e diventare Fisioterapisti come gli altri.Che senso ha, viene da chiedersi, allora, tutto questo? Se questo “operatore di interesse sanitario” “con funzioni ausiliarie, anche se non può in alcun modo essere ricompreso nell’ambito delle professioni sanitarie, trattandosi comunque di una attività pur sempre di carattere "servente ed ausiliaria" rispetto alle pertinenti professioni sanitarie” non può, come non può, essendo esclusività del Fisioterapista, praticare la fisioterapia, cosa fa nel concreto? A quali bisogni risponde?Fra l’altro, è davvero interessante l’interpretazione di Fornari che mira a farci credere che il carattere servente e di mancanza di autonomia di questa figura sia “da mettere evidentemente in relazione con l'innegabile ausiliarietà rispetto al medico” e con questo cercando di affermare la possibilità di praticare attività in regime libero-professionale.La sentenza riporta invece chiaramente che il carattere “servente ed ausiliario” della figura è “rispetto alle pertinenti professioni sanitarie” e non rispetto al solo medico; è comunque chiaro che un “operatore di interesse sanitario” può svolgere la sua attività esclusivamente in regime di dipendenza come hanno già chiarito altre sentenze.Nel caso di questo operatore di interesse sanitario, oltrettutto, non è previsto nemmeno l'accesso ai ruoli del SSN, dal quale contratto di lavoro la figura del Massofisioterapista è stata dichiarata “ad esaurimento”.Insomma, basta con le “interpretazioni”! Il Legislatore, nell’individuare le “nuove” professioni sanitarie, fra cui il Fisioterapista, aveva provveduto per Legge a:- determinare la chiusura della formazione pregressa a quella universitaria (e fra questa i corsi per Massofisioterapista);- chiarire quali figure e a quali condizioni, fossero equipollenti, con il D.M. 27 luglio 2000, alle nuove figure individuate;- determinare le condizioni per cui, a distanza di tempo, i diplomi conseguiti con la formazione pregressa potessero richiedere l’accesso al percorso di equivalenza (che in questi ultimi anni ha avuto avvio) alle figure individuate; - ha persino, il 13/12/2010, abrogato, fra le norme inutili, il DM 7 settembre 1976, come scritto considerato dal CdS una delle due “basi” normative per sostenere l’esistenza della figura del Massofisioterapista.Cosa non ha fatto, invece, il Legislatore? Non ha abrogato la L. 403/71, intitolata ai Massofisioterapisti ciechi e che proprio le Persone con disabilità visiva chiedono da anni sia cancellata e che rappresenta con tutta evidenza l’(unico) appiglio per sostenere che questa figura esista ancora e possa, quindi, essere formata.Il confronto è politico, non è giudiziario. E la politica, che deve scegliere, in questo caso non ha scelta: prosegua colmando la lacuna.Faccia ora quello che, per anni, ha “dimenticato” di fare: cancelli (con gli strumenti legislativi che riterrà idonei) quanto previsto nella L. 403/71 e restituisca serenità ad un settore in cui, dal lato della pratica professionale, non ci sono dubbi su chi possa praticare legittimamente la fisioterapia.Ché di questa vicenda, siamo sicuri, sono stufi anche i Giudici.

Fine articolo________________________

Rispondo senza fatica (in effetti lo fanno i giudici per me) riportando una sentenza del Consiglio Di Stato (dove le stesse parti si fronteggiano) depositata qualche giorno dopo la comparsa dell'articolo in questione (19-10-2015), dove i giudici precisano dei punti in maniera chiara.
Ho aggiunto l'evidenziatore verde, grassetto e sottolineature sui punti che fanno a "botte" con l'articolo cui sopra.
Questa sentenza, tra l'altro, è l'ultima del Consiglio Di Stato ad oggi e mi fa' capire che:

  1. L'attività del Massofisioterapista è vigente e non è mai stata soppressa
  2. le mansioni sono ben definite nel mansionario DM 105 1997
  3. L'accesso ai corsi per non vedenti non esclude l'accesso alla formazione ai vedenti.
  4. Il Massofisioterapista è una figura sanitaria atipica.
  5. Il Massofisioterapista non è autonomo rispetto all'attività medica. Svolge la libera professione dietro prescrizione medica, svolge le terapie di massaggio e fisioterapia

Questa sentenza è stata depositata il 19-10-15 e ripeto, è l'ultima del Consiglio Di Stato fino ad oggi 19-1-16!! Leggiamola per fugare ogni dubbio.
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3028 del 2014, proposto da:
Istituto Enrico Fermi Perugia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Saverio Marini, Carlo Alberto Franchi, Daniela Franchi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Saverio Marini in Roma, Via dei Monti Parioli, n. 48;
contro
Associazione Italiana Fisioterapisti, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Lamberti, Maurizio Corain, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Corain in Roma, Via Ludovisi, n. 16;
AIFI - Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;
nei confronti di
Regione Umbria, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Manuali, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberta Milone in Roma, Via Costabella, n. 21;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. UMBRIA – PERUGIA, SEZIONE I, n. 00557/2013, resa tra le parti, concernente pianificazione triennio 2012/2014 della formazione professionalizzante in ambito sanitario.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione Italiana Fisioterapisti e di Regione Umbria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Francesco Saverio Marini, Lorenzo Lamberti e Luisa Gobbi su delega di Paola Manuali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. - Con ricorso al TAR Umbria, L’AIFI impugnava la delibera giuntale n. 814 del 3.7.2012, con cui la Regione Umbria pianificava la formazione del personale dei servizi sanitari per il triennio 2012/2014 riguardante, tra l’altro, l’attivazione, nell’ambito dei “profili sanitari non oggetto di formazione universitaria” presso l’Istituto privato “Enrico Fermi Srl” di Perugia del corso di “massaggiatore masso-fisioterapista”.
L’associazione ricorrente lamentava l’incompetenza e violazione degli artt. 3, 4 e 7 della l.r. n. 69 del 21.1.1981; la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/1992, delle leggi 42/1999 e 251/2000, del D.M. salute 29 marzo 2001, degli artt. 1 e 2 della l. 43/2006, dell’art. 4 quater del D.L. 205/2005, delle leggi n. 1099/1971 e 403/1971 e del D.M. 27.7.2000; violazione dei criteri di riparto delle competenze Stato e Regioni ai sensi degli artt. 117 c. 2 della Costituzione, violazione dei principi generali in materia di formazione dei professionisti sanitari, eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti incongruenza e insufficienza della motivazione, sviamento; violazione degli artt. 7 e 29, comma 2 bis, della l. 241/1990 per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
La questione, nel merito, riguardava la collocazione nell’ambito del S.S.N. della figura del massaggiatore masso-fisioterapista, che sarebbe stata soppressa (salvo le qualifiche ad esaurimento e i massaggiatori non vedenti) invadendo la sfera di attribuzioni della figura del fisioterapista, disciplinata positivamente e la cui qualificazione avviene, ormai, a livello di diploma universitario.
2.- Con la sentenza in epigrafe il ricorso è stato in parte accolto, affermandosi che la qualificazione del masso fisioterapista operata dall’impugnata delibera GR 814/2012 come “ professione sanitaria non riordinata” nega la corretta appartenenza della figura alla categoria degli “operatori di interesse sanitario” e pretende in buona sostanza di collocarla invece nell’ambito di un ipotetico “tertiumgenus” di cui non vi è traccia nell’ordinamento. Il che si porrebbe anche in contrasto con l’art. 11, comma 3, della Costituzione.
La sentenza afferma, nel contempo, che la Regione può procedere ad autorizzare la gestione di corsi professionali in ambito sanitario per il profilo di masso fisioterapista esclusivamente quale “operatore di interesse sanitario”.
Inoltre, confermando il proprio precedente (sentenza n. 5/2010), il TAR ha dichiarato illegittimo l’aver escluso l’accesso dei fisioterapisti al corso di masso fisioterapista.
3.- Con l’appello in esame, l’Istituto Enrico Fermi Perugia s.r.l., premesso l’inquadramento sistematico della figura del masso-fisioterapista denuncia l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, nonché la contraddittorietà della stessa nella parte in cui ha negato la riconducibilità della figura al novero delle “professioni sanitarie ausiliarie”, qualificando, invece, il relativo profilo come “operatore di interesse sanitario”.
L’appellante sostiene l’inapplicabilità dell’art. 1, comma 1, della l. n. 43 del 2006 al masso fisioterapista, trattandosi di una figura “non riordinata”, tuttora regolata dalle norme che originariamente ne hanno stabilito l’introduzione nell’ordinamento. ( l. 403/1971)
In via subordinata, l’appellante solleva questione di costituzionalità dell’art.1, comma 2, della l. n. 43/2006, in riferimento all’art. 117, comma 3 della Costituzione e, in via gradata, denuncia l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha affermato la natura meramente servente e tecnica del massofisioterapista.
Anche il capo di sentenza che concerne l’accesso ai corsi di formazione per massaggiatore sportivo, includendovi i fisioterapisti, è stato impugnato per contrasto con l’art. 8 della l. 1099 del 1971.
4. - Si è costituita in giudizio l’AIFI sostenendo che non vi è stata alcuna violazione della regola del “ne bis in idem”, in quanto la sentenza n. 5 del 2010 dello stesso TAR riguardava l’impugnazione di altro provvedimento (delibera di G.R.n. 909 del 2006).
L’AIFI argomenta in ordine alla non contraddittorietà della sentenza e alla corretta qualificazione del masso-fisioterapista come “operatore di interesse sanitario” ( cfr. C.d.S., III Sezione, n.3325/2013).
Ricorda come l’art. 117, comma 3, della Costituzione sancisce la potestà concorrente di Stato e Regioni in materia di “professioni”.
5. - Si è costituita in giudizio anche la Regione Umbria che chiede l’accoglimento dell’appello, concordando con l’appellante sulle conclusioni secondo cui la figura del masso-fisioterapista è caratterizzata dallo svolgimento di funzioni di carattere professionale dell’area sanitaria e riabilitativa, “non riordinate”.
6. - All’udienza del 9 luglio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello va rigettato, con le precisazioni che seguono.
2. - Con la sentenza appellata, il primo giudice ha accolto il ricorso proposto da AIFI ritenendo che l’attuale disciplina (legge n. 43 del 2006, art. 1, comma 2) prevede una categoria - quella degli “operatori di interesse sanitario” - nel cui ambito possono trovare posto attività di interesse sanitario sprovviste delle caratteristiche della “professione sanitaria” in senso proprio ( art.1, comma 1, l. 43/2006), che si connotano per mancanza di autonomia professionale ed alle quali corrisponde una formazione di livello inferiore.
3. - Il Collegio concorda su queste conclusioni.
Il Collegio si è pronunciato sulla questione di merito con sentenza adottata su appello proposto da AIFI avverso la sentenza n. 5/2010 del TAR Umbria ( N.R.G. 2829 del 2010, chiamato alla stessa udienza), sentenza che aveva però rigettato il ricorso dell’Associazione, col quale si pretendeva che la figura del massofisioterapista dovesse considerarsi soppressa a seguito della riforma delle professioni sanitarie di cui alla l. 43/2006.
Questo Consiglio ha affermato che la figura del masso-fisioterapista non è stata soppressa.
Poiché le attività sanitarie non mediche sono tutte comprese nell’art. 1 della legge n. 43/2006 (entrata in vigore un mese dopo l’articolo 4-quater del D.L. 250/2005 e che rappresenta senza dubbio la vigente disciplina in materia), se ne deduce che quella del masso-fisioterapista sopravvive e trova collocazione nell’ambito della categoria di “operatoridi interesse sanitario” di cui al comma 2, (non riconducibili alle professioni sanitarie, come definite dal comma 1) che si connotano per la mancanza di autonomia professionale e a cui corrisponde, difatti, una formazione di livello inferiore.
L’argomento centrale di questa interpretazione è rappresentato, per un verso, dalla constatazione della mancata espressa soppressione della figura del massaggiatore nel momento in cui sono state riordinate le professioni sanitarie non mediche (tanto che non sono state chiuse le Scuole regionali di Catania e Palermo e quelle statali di Firenze e Napoli e non è stata modificata la possibilità di accesso da parte degli alunni vedenti).
Per altro verso, la previsione del comma 2 dell’art. 1 citato, ha un tenore inequivocabile in quanto espressamente prevede figure sanitarie di formazione regionale “atipiche” (operatori di interesse sanitario), diverse da quelle ricomprese nel primo comma dell’art. 1 (a numero chiuso, che sono solo quelle individuate dal decreto del Ministro della Sanità 29 marzo 2001,salvi i successivi aggiornamenti).
In tal senso, si è già espressa questa Sezione con sentenza 17 giugno 2013, n. 3325, affermando che “la figura del masso-fisioterapista, il quale abbia conseguito un titolo di formazione regionale, ben può rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie, anche se non può in alcun modo essere ricompreso nell’ambito delle professioni sanitarie, trattandosi comunque di una attività pur sempre di carattere "servente ed ausiliaria" rispetto alle pertinenti professioni sanitarie (cfr. Corte Costituzionale 20 luglio 2007, n. 300)”.
Non può che ribadirsi, dunque, conformemente alla giurisprudenza di questa Sezione, che non essendo intervenuto atto di individuazione della figura del masso-fisioterapista come una di quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento (L. 19 maggio 1971 n. 403, il cui art. 1, comma 1, ha conferito all'attività di massaggiatore e di masso-fisioterapista natura giuridica di libera professione – cfr. Cons. St., Sez. IV, 23.11.1985 n. 567), con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione (cfr. C.d.S., Sez. IV, 30.5.2011, n. 3218; sez. III, n. 3325/2013 cit.).
3.1 - La qualificazione della figura come “operatore di interesse sanitario”, non contraddice con la vigenza della disciplina di cui alla l. n. 403/1971, del decreto ministeriale di attuazione del 7 settembre 1976, nonché del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 105 del 17 febbraio 1997. Dalle citate norma di desume con chiarezza che “il masso fisioterapista svolge le terapie di massaggio e fisioterapia in ausilio all’opera dei medici”; ciò conferma, per un verso la mancanza di autonomia del masso-fisioterapista rispetto all’attività medica e, per altro verso, il non assorbimento della figura professionale de qua in quelle contemplate dal primo comma dell’art. 1 della l. 43/2006, con conseguente inquadramento nelle figure di cui al comma 2 dell’art. 1 citato.
4. - Neppure appare fondata la questione di costituzionalità sollevata, proprio perché l’atto impugnato, che attiva un corso di formazione a livello regionale, non determina l’introduzione di una nuova figura professionale, né il mantenimento in vita di figure soppresse, né prevede un percorso formativo diverso da quanto previsto dal legislatore statale.
Risulta, pertanto, rispettata la previsione costituzionale concernente la competenza concorrente di Stato e Regioni nella materia delle “professioni”, in quanto debbono ritenersi riservate allo Stato l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze n. 40 del 2006, n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005), nonché la disciplina dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni (sentenza n. 153 del 2006) e l’istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005).
I masso-fisioterapisti formati dall’Istituto Fermi su autorizzazione regionale corrispondono al profilo previsto dalla l. 403/1971 e dal D.M. 7.9.1976 (avente ad oggetto i programmi di insegnamento presso le scuole professionali statali per non vedenti di Firenze e Napoli) ed è, pertanto, legittima la delibera che attiva i relativi corsi di formazione, per il mancato riordino della figura professionale.
5. - Per quanto concerne il motivo di censura relativo all’accesso ai corsi di “massaggiatore sportivo”esteso ai fisioterapisti per effetto della sentenza impugnata, il Collegio ritiene che la sentenza sul punto vada confermata.
L’attuale formazione di livello universitario del fisioterapista e il carattere di maggiore autonomia nella terapia riabilitativa che caratterista questa figura professionale, fa ritenere che legittimamente anche i fisioterapisti possano essere ammessi alla frequenza dei corsi in questione.
6.- L’appello va, in conclusione, rigettato nei sensi di cui in motivazione.
7.- Le spese di giudizio si compensano tra le parti, attesa la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Come sempre Vi invito a ragionare con il Vostro cervello e giungere alla conclusioni che ritenete più ovvie. Sono sicuro che non tutti i fisioterapisti ragionano come il redattore di questo articolo, e quindi spero di sbagliare intitolando questo post: Ab uno disce omnis (CONOSCI UNO CONOSCI TUTTI).

In ultima analisi temo che tra qualche tempo le cause, si sposteranno dal settore amministrativo a quello del codice di procedura penale, sempre che il Ministero non risolva il problema prima...

lunedì 18 gennaio 2016

Tribunali amministrativi al "collasso"! 2016 da record.

L'anno è appena iniziato e per il "Massofisioterapista" già sono state depositate 20 sentenze di vari Tar, 2 sentenze brevi sempre di alcuni Tar ed un'ordinanza cautelare. La media di 1,27 atti al giorno dal 1-1-2016 ad oggi. È una vergogna che solo noi Italiani potevamo fabbricare. 
L'ultima sentenza oggi 18/01/16. Leggete pure: cliccate qui.

IL MINISTERO DELLA SALUTE, CHE POTREBBE RISOLVERE LA SITUAZIONE IN 10 MINUTI È COMPLETAMENTE ASSENTE. SORDO MUTO E CIECO.

I massofisioterapisti cercano la via Universitaria per ritrovare una dignità che gli appartiene, cosa che comprendo, ma non condivido, per la totale assenza dello Stato dinanzi alla figura del MFT, sempre più impoverita. A quante sentenze arriveremo? Sarà l'anno del record? Temo di si...

domenica 17 gennaio 2016

Capire a chi duole il MFT?

A mio parere, questa sentenza del 2-luglio 2015 e dal TAR Campania, lascia capire tante sfumature quasi incomprensibili a chi non ha voglia di addentrarsi in un quadro pregno di sentenze, leggi che si contraddicono ma non si annullano e, ascia alla mano, pessimamente convivono.

Leggete la sentenza: clicca qui e poi ragionate. Non è semplice, ma con un po' di buona volontà...



venerdì 15 gennaio 2016

Oggi il massofisioterapista è parossistico.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni poli- tiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipa- zione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. -- Tratto da: Costituzione Italiana. --

Il grande equivoco: sentente, Ministero Della Salute e Legge.
Legge 43 Art. 1 comma 2, quello che ci hanno affibbiato artatamente, mettendo in discussione migliaia di lavoratori, non togliendoci il lavoro, ma la dignità e forse è peggio! 
Seguitemi nel ragionamento. Ecco la legge che il Consiglio Di Stato usa per "inserirci" nel girone degli operatori d’interesse sanitario; la Legge 1 febbraio 2006, n. 43 art. 1 comma 2. Leggiamola!
ART. 1.
(Definizione).
1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.
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Ora chiediamoci cosa vuole dire quel comma 2! Ognuno ragioni da se, io vi espongo il mio di ragionamento! Ma come si fa a non ricondurla alle professioni sanitarie quando è la stessa legge che ci regola ad affermarlo?
Individuare e formare profili? Ma come, il nostro è da individuare? No, non lo è, essendo storico e vigente, ha una LEGGE, avete capito una LEGGE! Cosa dice quella legge? RI-Ri-RI-leggiamo!

403/71 ART.1.
LA PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA DI MASSAGGIATORE E MASSOFISIOTERAPISTA È ESERCITABILE SOLTANTO DAI MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI DIPLOMATI DA UNA SCUOLA DI MASSAGGIO E MASSOFISIOTERAPIA STATALE O AUTORIZZATA CON DECRETO DEL MINISTRO PER LA SANITÀ,SIA CHE LAVORINO ALLE DIPENDENZE DI ENTI OSPEDALIERI E DI ISTITUTI PRIVATI,SIA CHE ESERCITINO LA PROFESSIONE AUTONOMAMENTE.
GLI ENTI MUTUALISTICI,PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SONO AUTORIZZATI A SOSTENERE O RIMBORSARE LE SPESE PER PRESTAZIONI MASSOTERAPICHE E FISIOTERAPICHE SOLO SE QUESTE SONO EFFETTUATE DA MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI DIPLOMATI,SIA CHE LAVORINO ALLE DIPENDENZE DI ENTI OSPEDALIERI E DI ISTITUTI PRIVATI,SIA CHE ESERCITINO LA PROFESSIONE AUTONOMAMENTE.
__________________________________________
La legge dice a chiare lettere che la Nostra è una professione sanitaria ausiliaria, NON D’INTERESSE SANITARIO e nemmeno professione ausiliaria delle professioni sanitarie, non ci provate nemmeno, d’ausilio si, ma solo ai medici!
Caro Ministero Della Salute, in base a quale legge hai cambiato la dicitura sul sito nella pagina delle professioni in operatore d’interesse sanitario il massofisioterapista? Sulle sentenze? Allora, visto che è uscita pure la sentenza 1105 del marzo 2015 che dichiara il MASSOFISIOTERAPISTA è Equipollente a prescindere dalla data di conseguimento del titolo cambia di nuovo, altrimenti, visto che le sentenze non producono legge, sia serio e metta su quel benedetto sito ciò che la legge dice e cioè: Professione sanitaria ausiliaria in base alla 403/71 e tolga quella ridicola scritta che, a mio parere fa comodo a “due”, e danneggia migliaia di massofisioterapisti ai quali ha tolto dignità e serenità.
In alternativa, interrogate il parlamento è fate abrogare, se ci riuscite, la legge 403/71 e finiamola con questa farsa!
Massofisioterapista è per Legge, ad oggi PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA.
“non essendo intervenuto atto di individuazione della figura del masso-fisioterapista come una di quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento (L. 19 maggio 1971 n. 403, il cui art. 1, comma 1, ha conferito all'attività di massaggiatore e di masso-fisioterapista natura giuridica di libera professione – cfr. Cons. St., Sez. IV, 23.11.1985 n. 567), con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione (cfr. C.d.S., Sez. IV, 30.5.2011, n. 3218; sez. III, n. 3325/2013 cit.).”
Ogni singolo massofisioiterapista formatosi dopo il 1999 avrebbe tutto il diritto di far causa al Ministero Della Salute, nella fattispecie al responsabile che ha fatto cambiare la dicitura fregandosene della legge 403/71.

martedì 12 gennaio 2016

Ogni scusa, ops, sentenza, è buona per svilirci. "Il tempo degli onori presto sarà finito per voi."

Oggi 12 gennaio su un "noto" tabloid on line, appariva un'articolo dove veniva riportata una sentenza del TAR, quello di Catania, che non riconosceva ad un Massofisioterapista l'automatica equivalenza al titolo universitario di fisioterapista ai fini creditizi per l'accesso al terzo anno di fisioterapia. Riportiamo la sostanza:

"Il diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale conseguito, ai sensi della l. n. 403/1971, dal ricorrente nel 2011 non può considerarsi automaticamente equivalente (come, invece, costui vorrebbe) al diploma universitario di laurea in fisioterapia, atteso il disposto dell’art. 4, comma 1, della l. n. 42/1999 che espressamente stabilisce come soltanto i diplomi ed attestati conseguiti anteriormente a detta riforma debbano essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia”, con conseguimento, per l’effetto, del relativo diploma triennale universitario (c.d. laurea breve)”. 

Il Collegio ritiene, comunque, opportuno chiarire come ciò non equivalga ad affermare la totale irrilevanza del titolo in questione, condividendosi al riguardo le considerazioni espresse dal T.A.R. Campania circa la possibilità per i singoli atenei di apprezzare, comunque, quali “conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia”, la relativa esperienza abilitante mediante l’attribuzione di taluni crediti formativi universitari, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 (in tal senso, la sentenza n. 4825/2012, che ha affermato l’illegittimità del provvedimento con cui un Ateneo aveva negato ex ante qualsiasi rilievo di un siffatto diploma di massofisioterapista triennale solo perché sprovvisto di equipollenza).
Viene, dunque, fatta salva la facoltà del ricorrente di avanzare all’Ateneo un’istanza di valutazione del proprio diploma di massiofisioterapista che – seppur privo di una utilità professionale ed abilitativa pari al titolo universitario – potrebbe, comunque, essere in sé valutato ai fini del suo conseguimento, con conseguente abbreviazione del relativo percorso di studi a ciò finalizzato.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la complessità della questione trattata, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
21/12/15

Questo è il TAR Catania e viene riportato con prontezza felina dal tabloid. Come fosse una sorta di impoverimento  della categoria dei Massofisioterapisti, cosa forviante, così non è. Basta leggere la sentenza stessa... Se un tabloid è serio, aspetta il Consiglio Di Stato (ultimo grado di giudizio), prima di fare proselitismi atti a depauperare una categoria vigente: una comunità di migliaia di massofisioterapisti ai quali non interessa diventare fisioterapista.


Inoltre quello che il tabloid "ignora" (le fonti andrebbero visionate tutte prima di lasciare scorrere le dita sulla tastiera) è che, sempre nel 2015, in ITALIA, si sono espressi più di un Tribunale Regionale, con parere opposto a quello di Catania, andiamo per ordine:

TAR Campania: Ammette il Massofisioterapista al terzo anno di fisioterapia e condanna alle spese l'università. Link ordinanza: clicca qui! 4-12-15


TAR Puglia: Ammette il Massofisioterapista al terzo anno di fisioterapia . Link sentenza: clicca qui! il 5-2-15


TAR Lombardia: Leggi il decreto, clicca qui. 31-12-2015


TAR Lazio: ordinanza, clicca qui! 15-10-2015


Ma, guarda un po', di tutto ciò non vi è traccia sul blasonato tabloid...



O. Wilde


sabato 9 gennaio 2016

La dicitura sul sito del Ministero della Salute da: professione sanitaria non riordinata prevista da norme vigenti a operatore d’interesse sanitario. Com’è accaduto?




Una vicenda che ha agitato gli animi di molti MFT, anche il mio. Partiamo, per non perderci nei 24 anni di storia, dal 2011. 
Si nel 2011 la sentenza del Consiglio Di Stato n. 3218 del 30 maggio 2011 asseriva che i corsi e i diplomi regionali continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie. Permane dunque il cd. doppio canale di formazione.

In Ottobre l’impegno coriaceo di Aimfi “pretese” a sentenza veduta, l’inserimento della voce massofisioterapista con dicitura: professione sanitaria non riordinata prevista da norme vigenti, è così accadde, almeno per un po’!

Qui c’è da mettere parecchia carne, per non dire persone, al fuoco! 
Con una dicitura del genere sul sito del ministero, nell’elenco delle professione sanitarie, le scuole autorizzate alla formazione fecero il pienone di iscritti nel triennio 2012-2015; quale migliore sicurezza di frequentare un corso dove il titolo rilasciato è una professione sanitaria? In aggiunta, consci che nessun provvedimento futuro può essere retroattivo, (in vero, nessuna pronuncia del Consiglio Di Stato può inficiare un’altra pronuncia), ci si sentiva in una botte di ferro.
E così molti studenti si iscrissero sereni al primo anno di Massaggiatore Massofisioterapista nel 2012. Anche nella delibera Regione Umbria 814 che autorizzava l’Enrico Fermi alla formazione veniva riportato l’elenco delle professioni sanitarie con tanto di dicitura.

La doccia gelata arriva nel 2013, precisamente il 17 giugno, quando il Consiglio Di Stato deposita la sentenza 3325 del 17-6-2013, che nel suo intrinseco contendere, valutava sul ricorso dell’Istituto Enrico Fermi contro la Regione Campania. Punto focale è che avevano licenziato dei massofisioterapisti che lavoravano in una struttura che offriva servizi a pacchetti, pacchetti che includevano anche il neurologico e che, secondo la Regione Campania, i MFT non potevano espletare e riteneva competente, appunto per la presenza del neurologico, solo il fisioterapista. 
Il ricorso fu respinto e i massofisioterapisti definitivamente licenziati. Anche qui il Consiglio Di Stato non nega l’essenza e l’esistenza del massofisioterapista, con argomentazioni diverse dalla sentenza 3218 del 2011 riporto un trafiletto facendovi presente che una sentenza non inficia l’altra:

Poiché le attività sanitarie (in senso lato) non mediche sono tutte comprese nell’articolo 1 della legge 43/2006, quindi, occorre concludere che quella del massofisioterapista – non espressamente soppressa come attività o figura professionale – sopravvive e trova collocazione nell’ambito della predetta categoria di “operatori”.
26.4. Il vigente assetto normativo, come ben rilevato dal T.A.R., contempla quindi una categoria, quella degli “operatori di interesse sanitario”, nell’ambito della quale possono trovare posto attività di interesse sanitario sprovviste delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, che si connotano per la mancanza di autonomia professionale e per una formazione di livello inferiore (v. sul punto, con ampia e dettagliata motivazione, anche T.A.R. Umbria, 15.1.2010, n. 5).
27. In questa categoria può e deve dunque trovare collocazione sistematica, giustificazione normativa, permanente operatività, nonché autonoma dignità professionale, anche la figura, tuttora non riordinata, del massofisioterapista, con funzioni accessorie e strumentali, tuttavia, rispetto alle mansioni proprie delle professioni sanitarie riconosciute in via esclusiva dall’ordinamento statale, come ha ben rilevato il primo giudice.
Si deve desumere e concludere da tale complesso ed eterogeneo quadro normativo, stratificatosi nel tempo e indubbiamente non perspicuo, che la figura del massofisioterapista, il quale abbia conseguito un titolo di formazione regionale, ben può rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie, ma non può in alcun modo essere ricompreso nell’ambito delle professioni sanitarie.

Di fatto, fu questa sentenza che spinse il Ministero Della Salute a modificare la dicitura sull’elenco delle professione sanitarie in “Operatore d’interesse Sanitario”. Il contendere del ricorso era tutta altra cosa, eppure un dirigente del Ministero volò in sede in ciabatte da mare a cambiare la dicitura, spinto da chi? Lo poteva fare? Ma…

Qui una domanda sorge spontanea: chi si era iscritto nel 2012 (aveva già fatto un anno di scuola) con la dicitura -professione sanitaria non riordinata prevista da norme vigenti- come può accettare di essere “retrocesso”, a corsi avviati, ad una dicitura diversa in maniera retroattiva, BADATE BENE, SENZA CHE NESSUNA LEGGE LO ABBIA MAI DELIBERATO?
Una Sentenza non è una legge e ognuno la usa per i fini giurisprudenziali che ritiene opportuno, anche noi. Quello che inorridisce è che il Ministero Della Salute l’ha presa al balzo per farci divenire, d’incanto, operatori d’interesse sanitario e cioè, quello che qualcuno voleva…

La delibera alla formazione dei MFT Regione Umbria n°814 triennio 2012-2015 era già stata impugnata al TAR Umbria (n. 00557/2013) da AIFI, poi la sentenza definitiva arriva dal Consiglio di Stato il 19-10-2015 n°4788 depositata il 19-10-15. riportiamo sempre un trafiletto:

2.- Con la sentenza in epigrafe il ricorso è stato in parte accolto, affermandosi che la qualificazione del masso fisioterapista operata dall’impugnata delibera GR 814/2012 come “ professione sanitaria non riordinata” nega la corretta appartenenza della figura alla categoria degli “operatori di interesse sanitario” e pretende in buona sostanza di collocarla invece nell’ambito di un ipotetico “tertiumgenus” di cui non vi è traccia nell’ordinamento. Il che si porrebbe anche in contrasto con l’art. 11, comma 3, della Costituzione.

Il Consiglio Di Stato ci colloca nella sfera degli operatori d’interesse sanitario usando il condizionale e dice, ripeto: ”l’impugnata delibera GR 814/2012 come “ professione sanitaria non riordinata” nega la corretta appartenenza della figura alla categoria degli “operatori di interesse sanitario” e pretende in buona sostanza di collocarla invece nell’ambito di un ipotetico “tertiumgenus” di cui non vi è traccia nell’ordinamento. Il che si porrebbe anche in contrasto con l’art. 11, comma 3, della Costituzione.”

Il Consiglio Di Stato ci colloca sempre nella sfera degli operatori d’interesse sanitario rifacendosi appunto alla sentenza sempre del Consiglio di Stato 3325 del 17-6-2013. 
Precisa però che: 3.1 - La qualificazione della figura come “operatore di interesse sanitario”, non contraddice con la vigenza della disciplina di cui alla l. n. 403/1971, del decreto ministeriale di attuazione del 7 settembre 1976, nonché del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 105 del 17 febbraio 1997. Dalle citate norma di desume con chiarezza che “il masso fisioterapista svolge le terapie di massaggio e fisioterapia in ausilio all’opera dei medici”; ciò conferma, per un verso la mancanza di autonomia del masso-fisioterapista rispetto all’attività medica e, per altro verso, il non assorbimento della figura professionale de qua in quelle contemplate dal primo comma dell’art. 1 della l. 43/2006, con conseguente inquadramento nelle figure di cui al comma 2 dell’art. 1 citato.

MA IL DOMANDONE È: POTEVA TUTTO CIÒ MUOVERE IN MANIERA RETROATTIVA, TUTTO SI CONSOLIDA NEL 2015, I CORSI INIZIATI CON UNA DICITURA nel 2012, NON DOVREBBERO MANTENERLA? Scusate se uso il condizionale (se lo usa il Consiglio Di stato…), ma il Consiglio Di Stato cita la costituzione. È costituzionale iniziare un percorso formativo previsto dal legislatore Statale e cambiare le carte in corso d’opera non con una legge ma con le sentenze?

CITATEMI UNA LEGGE CHE DICE CHE SIAMO OPERATORI D’INTERESSE SANITARIO! NON SFORZATEVI A CERCARLA NON ESISTE!

Considerazioni personali.
Svolgo il massaggio e la fisioterapia dietro prescrizione medica. 
Deduco che, tra “operatore d’interesse sanitario” e “professione sanitaria non riordinata” non passa nessuna differenza pratica-oggettiva, la differenza è che produce solo una mal considerazione sempre e solo a discapito di una categoria: la nostra! LA DICITURA VA CAMBIATA.

venerdì 8 gennaio 2016

Il Massofisioterapista è esente IVA?

Il massofisioterapista e l’esenzione IVA!

Cari colleghi, non prendetevela con l’agenzia delle entrate che vi chiede l’IVA, è un palese errore! Qui, l’unico incauto responsabile è il Ministero Della Salute e ve lo dimostro con i fatti e carte alla mano.

Andiamo per ordine e grado.
L’ultima risoluzione dell’agenzia delle entrate è targata 17-10-2012 (tempi lontani) e recitava così:


OGGETTO: IVA – Esenzione – Massofisioterapisti – Esclusione – Consulenza giuridica – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, n. 18)
Con la richiesta di consulenza giuridica indicata in oggetto, ALFA ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’esenzione IVA di cui all’articolo 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, alla professione del massofisioterapista.
Quesito
ALFA rappresenta che il massaggiatore massofisioterapista è l’operatore sanitario che interviene nei disagi della riduzione della mobilità, eseguendo, dietro prescrizione medica, interventi e trattamenti massoterapici. Più dettagliatamente: “il massofisioterapista è in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione. La professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista è praticata attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell’età dei pazienti” (D.M. 07 marzo 1997, n. 105). II massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati, nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto, esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale sanitario ausiliario e di terapista della riabilitazione (D.M. 7 settembre 1976).
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Direzione Centrale Normativa
Tanto premesso, attualmente, in base alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate 13 aprile 2007, n. 70/E, secondo l’istante, ci sarebbe una disparità di trattamento tra il massofisioterapista con formazione biennale e quello con formazione triennale, in quanto solo a quest’ultimo spetterebbe l’esenzione da IVA di cui all’articolo 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
ALFA chiede, pertanto, che anche ai massofisioterapisti biennali sia riconosciuta la predetta esenzione.
Soluzione prospettata
A parere dell’istante, l’esenzione da IVA deve essere estesa anche ai massofisioterapisti con formazione biennale, in quanto soggetti alla stessa legge ed aventi lo stesso mansionario dei massofisioterapisti con formazione triennale (Legge 403/1971, D.M. 7/09/1976, D.M. 105/1997). Del resto, sul sito del Ministero della Salute si prende atto della natura sanitaria del massofisioterapista, che è collocata nell’elenco delle professioni sanitarie, senza fare alcuna distinzione tra i massofisioterapisti triennali e quelli biennali.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In merito all’applicabilità del regime di esenzione di cui all’articolo 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ai massofisioterapisti con formazione biennale, è stato chiesto un parere al competente Ministero della Salute, che, con la nota 7 agosto 2012, ha chiarito che il D.M. 17 maggio 2002 (concernente l’“Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”) ha individuato tra le prestazioni di diagnosi cura e riabilitazione esenti, oltre quelle rese nell’esercizio delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del TULS, quelle rese da biologi, psicologi, odontoiatri e da “operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel
decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili”.
Il citato D.M. 29 marzo 2001, a sua volta, nell’individuare le figure professionali del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che sono assoggettate alla disciplina delle professioni sanitarie ai sensi dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, non contempla la figura del massofisioterapista, bensì solo quella del fisioterapista.
La legge 26 febbraio 1999, n. 42, contenente “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” all’articolo 4, comma 1, ha, tuttavia, previsto l’equipollenza di diplomi ed attestati, conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (concernente il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”), ai diplomi universitari dell’area sanitaria (ora Lauree triennali), ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
In forza di tale previsione, osserva il Ministero della Salute, il D.M. 27 luglio 2000 ha equiparato il diploma universitario di fisioterapista al diploma di massofisioterapista conseguito entro la data di entrata in vigore della legge n. 42/99 (17 marzo 1999), a compimento di corsi regionali di formazione specifica di durata triennale [cfr. sezione B (titoli equipollenti) della tabella allegata al citato D.M.].
Pertanto, tenuto conto delle disposizioni sopra richiamate, il citato Dicastero ritiene che “il diploma di Massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di Fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie di cui al punto c) del comma 1, dell’articolo 1 del DM 17.05.2002. Di conseguenza, si evidenzia che i possessori di un titolo di Massofisioterapista conseguito dopo l’entrata in vigore della legge n. 42/99, al termine di corsi di durata biennale o
            
triennale, possono svolgere la propria attività tanto in regime libero professionale, quanto come dipendente presso strutture sanitarie private e private convenzionate, ma non potranno usufruire, in caso di emissione di documentazione fiscale per prestazioni rese in regime libero professionale, dell’esenzione IVA prevista dal citato D.M. 17 maggio 2002”.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute devono intendersi confermate le istruzioni fornite con la risoluzione 13 aprile 2007, n. 70/E, che indicavano applicabile il regime di esenzione solo ai massofisioterapisti con formazione triennale, il cui titolo era equiparato a quello di fisioterapista in base al D.M. 27 luglio 2000, e, pertanto, conseguito anteriormente al 17 marzo 1999.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
Avete capito chi creato il problema? 

“In merito all’applicabilità del regime di esenzione di cui all’articolo 10,
n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ai massofisioterapisti con formazione
biennale, è stato chiesto un parere al competente Ministero della Salute…..”

Ora, alcuni mi chiedono se siamo esenti IVA o meno! 
Fatti alla mano il Ministero con nota del 7 agosto 2012 ha dichiarato con la disquisizione sopra riportata, che solo il Massofisioterapista ai sensi della 403/71 di formazione triennale e formati prima del 17 marzo 1999 sono esenti dall’IVA , ne riporto un trafiletto:

“In forza di tale previsione, osserva il Ministero della Salute, il D.M. 27
luglio 2000 ha equiparato il diploma universitario di fisioterapista al diploma di
massofisioterapista conseguito entro la data di entrata in vigore della legge n.
42/99 (17 marzo 1999), a compimento di corsi regionali di formazione specifica
di durata triennale [cfr. sezione B (titoli equipollenti) della tabella allegata al
citato D.M.].”

Oggi siamo nel 2016 e nel 2015 ci sono state delle sentenze (cosa ben diversa da un’interpretazione di un dirigente ministeriale) che affermano quanto segue:

Ne riporto un paio.

Sentenza 1105 del 3-5-2015 Consiglio Di Stato.
“Deve, in primo luogo, evidenziarsi che non ha fondamento normativo la tesi sostenuta dall’Università secondo cui l’equipollenza prevista dal d.m. 27 luglio 2000 riguarderebbe solo i diplomi di massofisioterapista conseguiti entro il 17 marzo 1999, a seguito di corsi iniziati entro il dicembre 1995.
Al contrario, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 27 luglio 2000, l’equipollenza vale per tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza.” Sentenza 1105 del 3-5-2015 Consiglio Di Stato.

Poi, un’altra sentenza epocale: si quella del Consiglio Di Stato4272 del 30-09-15 (non robetta del 2012) dove, a chiare lettere, viene detto che (ne riporto un trafiletto):

“I masso-fisioterapisti formati dall’Istituto Fermi su autorizzazione regionale corrispondono, invece, al profilo previsto dalla l. 403/1971 e dal D.M. 7.9.1976, avente ad oggetto i programmi di insegnamento presso le scuole professionali statali per non vedenti di Firenze e Napoli.
5. - Per tutte le argomentazioni già svolte, va affermato che la permanente validità dei corsi di formazione regionale, per il mancato riordino della figura professionale, legittimava la Regione Umbria all’adozione del piano di cui alla delibera n. 1105 del 27 luglio 2009 anche nella parte in cui, nel disporre l’attivazione di corsi per “massaggiatore sportivo”, ha consentito l’accesso ai masso-fisioterapisti, senza distinzione circa l’epoca di conseguimento del titolo presupposto.

Volete sapere se siete esenti IVA? La logica giurisprudenziale del Consiglio Di Stato dice di si.

Una buona domanda è: perché il Ministero alla luce delle nuove e chiarificanti sentenze non non ha formulato una nota che istruisce l’ADE su come stanno le cose? L’Agenzia rischia pesanti figuracce, già in un caso recente, nelle Marche, l’ADE si è dovuta ritirare dal ricorso con la motivazione di: autotutela- ha fatto retro marcia…


Io sono un Massofisioterapista diplomatosi dopo il 1999, se l’ADE crede che gli devo l’IVA è pregata di farmi l’accertamento e chiedere il dovuto.

giovedì 7 gennaio 2016

Il massofisioterapista in Italia nell'anno 2016.

Il massofisioterapista è, ad oggi, un operatore sanitario atipico, ausiliario dei medici (esercita dietro prescrizione medica e può esercitare la libera professione), è normato dalla legge 403/71 e dal DM 105/1997 non può porre diagnosi, compito che spetta in esclusiva al medico e a nessun'altra figura. Il decreto ministeriale 105 è a tutti gli effetti il profilo professionale del massofisioterapista, leggiamolo.

Decreto ministeriale 105 del 07.03.1997
il massofisioterapista è in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione. La professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista è praticata attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell’età dei pazienti. Il massofisioterapista per le competenze acquisite è in grado di: lavorare sia in strutture pubbliche che private;  svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici” (DM 105 del 07.03.1997)

LEGGE 19 MAGGIO 1971, n. 403 (GU n. 162 del 30/06/1971) art. 1. Vigente al 27-12-2015
NUOVE NORME SULLA PROFESSIONE E SUL COLLOCAMENTO DEI MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI CIECHI.
URN: urn:nir:stato:legge:1971-05-19;403
Preambolo
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ART.1.
LA PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA DI MASSAGGIATORE E MASSOFISIOTERAPISTA È ESERCITABILE SOLTANTO DAI MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI DIPLOMATI DA UNA SCUOLA DI MASSAGGIO E MASSOFISIOTERAPIA STATALE O AUTORIZZATA CON DECRETO DEL MINISTRO PER LA SANITÀ,SIA CHE LAVORINO ALLE DIPENDENZE DI ENTI OSPEDALIERI E DI ISTITUTI PRIVATI,SIA CHE ESERCITINO LA PROFESSIONE AUTONOMAMENTE.
GLI ENTI MUTUALISTICI,PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SONO AUTORIZZATI A SOSTENERE O RIMBORSARE LE SPESE PER PRESTAZIONI MASSOTERAPICHE E FISIOTERAPICHE SOLO SE QUESTE SONO EFFETTUATE DA MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI DIPLOMATI,SIA CHE LAVORINO ALLE DIPENDENZE DI ENTI OSPEDALIERI E DI ISTITUTI PRIVATI,SIA CHE ESERCITINO LA PROFESSIONE AUTONOMAMENTE.