sabato 9 gennaio 2016

La dicitura sul sito del Ministero della Salute da: professione sanitaria non riordinata prevista da norme vigenti a operatore d’interesse sanitario. Com’è accaduto?




Una vicenda che ha agitato gli animi di molti MFT, anche il mio. Partiamo, per non perderci nei 24 anni di storia, dal 2011. 
Si nel 2011 la sentenza del Consiglio Di Stato n. 3218 del 30 maggio 2011 asseriva che i corsi e i diplomi regionali continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie. Permane dunque il cd. doppio canale di formazione.

In Ottobre l’impegno coriaceo di Aimfi “pretese” a sentenza veduta, l’inserimento della voce massofisioterapista con dicitura: professione sanitaria non riordinata prevista da norme vigenti, è così accadde, almeno per un po’!

Qui c’è da mettere parecchia carne, per non dire persone, al fuoco! 
Con una dicitura del genere sul sito del ministero, nell’elenco delle professione sanitarie, le scuole autorizzate alla formazione fecero il pienone di iscritti nel triennio 2012-2015; quale migliore sicurezza di frequentare un corso dove il titolo rilasciato è una professione sanitaria? In aggiunta, consci che nessun provvedimento futuro può essere retroattivo, (in vero, nessuna pronuncia del Consiglio Di Stato può inficiare un’altra pronuncia), ci si sentiva in una botte di ferro.
E così molti studenti si iscrissero sereni al primo anno di Massaggiatore Massofisioterapista nel 2012. Anche nella delibera Regione Umbria 814 che autorizzava l’Enrico Fermi alla formazione veniva riportato l’elenco delle professioni sanitarie con tanto di dicitura.

La doccia gelata arriva nel 2013, precisamente il 17 giugno, quando il Consiglio Di Stato deposita la sentenza 3325 del 17-6-2013, che nel suo intrinseco contendere, valutava sul ricorso dell’Istituto Enrico Fermi contro la Regione Campania. Punto focale è che avevano licenziato dei massofisioterapisti che lavoravano in una struttura che offriva servizi a pacchetti, pacchetti che includevano anche il neurologico e che, secondo la Regione Campania, i MFT non potevano espletare e riteneva competente, appunto per la presenza del neurologico, solo il fisioterapista. 
Il ricorso fu respinto e i massofisioterapisti definitivamente licenziati. Anche qui il Consiglio Di Stato non nega l’essenza e l’esistenza del massofisioterapista, con argomentazioni diverse dalla sentenza 3218 del 2011 riporto un trafiletto facendovi presente che una sentenza non inficia l’altra:

Poiché le attività sanitarie (in senso lato) non mediche sono tutte comprese nell’articolo 1 della legge 43/2006, quindi, occorre concludere che quella del massofisioterapista – non espressamente soppressa come attività o figura professionale – sopravvive e trova collocazione nell’ambito della predetta categoria di “operatori”.
26.4. Il vigente assetto normativo, come ben rilevato dal T.A.R., contempla quindi una categoria, quella degli “operatori di interesse sanitario”, nell’ambito della quale possono trovare posto attività di interesse sanitario sprovviste delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, che si connotano per la mancanza di autonomia professionale e per una formazione di livello inferiore (v. sul punto, con ampia e dettagliata motivazione, anche T.A.R. Umbria, 15.1.2010, n. 5).
27. In questa categoria può e deve dunque trovare collocazione sistematica, giustificazione normativa, permanente operatività, nonché autonoma dignità professionale, anche la figura, tuttora non riordinata, del massofisioterapista, con funzioni accessorie e strumentali, tuttavia, rispetto alle mansioni proprie delle professioni sanitarie riconosciute in via esclusiva dall’ordinamento statale, come ha ben rilevato il primo giudice.
Si deve desumere e concludere da tale complesso ed eterogeneo quadro normativo, stratificatosi nel tempo e indubbiamente non perspicuo, che la figura del massofisioterapista, il quale abbia conseguito un titolo di formazione regionale, ben può rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie, ma non può in alcun modo essere ricompreso nell’ambito delle professioni sanitarie.

Di fatto, fu questa sentenza che spinse il Ministero Della Salute a modificare la dicitura sull’elenco delle professione sanitarie in “Operatore d’interesse Sanitario”. Il contendere del ricorso era tutta altra cosa, eppure un dirigente del Ministero volò in sede in ciabatte da mare a cambiare la dicitura, spinto da chi? Lo poteva fare? Ma…

Qui una domanda sorge spontanea: chi si era iscritto nel 2012 (aveva già fatto un anno di scuola) con la dicitura -professione sanitaria non riordinata prevista da norme vigenti- come può accettare di essere “retrocesso”, a corsi avviati, ad una dicitura diversa in maniera retroattiva, BADATE BENE, SENZA CHE NESSUNA LEGGE LO ABBIA MAI DELIBERATO?
Una Sentenza non è una legge e ognuno la usa per i fini giurisprudenziali che ritiene opportuno, anche noi. Quello che inorridisce è che il Ministero Della Salute l’ha presa al balzo per farci divenire, d’incanto, operatori d’interesse sanitario e cioè, quello che qualcuno voleva…

La delibera alla formazione dei MFT Regione Umbria n°814 triennio 2012-2015 era già stata impugnata al TAR Umbria (n. 00557/2013) da AIFI, poi la sentenza definitiva arriva dal Consiglio di Stato il 19-10-2015 n°4788 depositata il 19-10-15. riportiamo sempre un trafiletto:

2.- Con la sentenza in epigrafe il ricorso è stato in parte accolto, affermandosi che la qualificazione del masso fisioterapista operata dall’impugnata delibera GR 814/2012 come “ professione sanitaria non riordinata” nega la corretta appartenenza della figura alla categoria degli “operatori di interesse sanitario” e pretende in buona sostanza di collocarla invece nell’ambito di un ipotetico “tertiumgenus” di cui non vi è traccia nell’ordinamento. Il che si porrebbe anche in contrasto con l’art. 11, comma 3, della Costituzione.

Il Consiglio Di Stato ci colloca nella sfera degli operatori d’interesse sanitario usando il condizionale e dice, ripeto: ”l’impugnata delibera GR 814/2012 come “ professione sanitaria non riordinata” nega la corretta appartenenza della figura alla categoria degli “operatori di interesse sanitario” e pretende in buona sostanza di collocarla invece nell’ambito di un ipotetico “tertiumgenus” di cui non vi è traccia nell’ordinamento. Il che si porrebbe anche in contrasto con l’art. 11, comma 3, della Costituzione.”

Il Consiglio Di Stato ci colloca sempre nella sfera degli operatori d’interesse sanitario rifacendosi appunto alla sentenza sempre del Consiglio di Stato 3325 del 17-6-2013. 
Precisa però che: 3.1 - La qualificazione della figura come “operatore di interesse sanitario”, non contraddice con la vigenza della disciplina di cui alla l. n. 403/1971, del decreto ministeriale di attuazione del 7 settembre 1976, nonché del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 105 del 17 febbraio 1997. Dalle citate norma di desume con chiarezza che “il masso fisioterapista svolge le terapie di massaggio e fisioterapia in ausilio all’opera dei medici”; ciò conferma, per un verso la mancanza di autonomia del masso-fisioterapista rispetto all’attività medica e, per altro verso, il non assorbimento della figura professionale de qua in quelle contemplate dal primo comma dell’art. 1 della l. 43/2006, con conseguente inquadramento nelle figure di cui al comma 2 dell’art. 1 citato.

MA IL DOMANDONE È: POTEVA TUTTO CIÒ MUOVERE IN MANIERA RETROATTIVA, TUTTO SI CONSOLIDA NEL 2015, I CORSI INIZIATI CON UNA DICITURA nel 2012, NON DOVREBBERO MANTENERLA? Scusate se uso il condizionale (se lo usa il Consiglio Di stato…), ma il Consiglio Di Stato cita la costituzione. È costituzionale iniziare un percorso formativo previsto dal legislatore Statale e cambiare le carte in corso d’opera non con una legge ma con le sentenze?

CITATEMI UNA LEGGE CHE DICE CHE SIAMO OPERATORI D’INTERESSE SANITARIO! NON SFORZATEVI A CERCARLA NON ESISTE!

Considerazioni personali.
Svolgo il massaggio e la fisioterapia dietro prescrizione medica. 
Deduco che, tra “operatore d’interesse sanitario” e “professione sanitaria non riordinata” non passa nessuna differenza pratica-oggettiva, la differenza è che produce solo una mal considerazione sempre e solo a discapito di una categoria: la nostra! LA DICITURA VA CAMBIATA.

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