martedì 12 gennaio 2016

Ogni scusa, ops, sentenza, è buona per svilirci. "Il tempo degli onori presto sarà finito per voi."

Oggi 12 gennaio su un "noto" tabloid on line, appariva un'articolo dove veniva riportata una sentenza del TAR, quello di Catania, che non riconosceva ad un Massofisioterapista l'automatica equivalenza al titolo universitario di fisioterapista ai fini creditizi per l'accesso al terzo anno di fisioterapia. Riportiamo la sostanza:

"Il diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale conseguito, ai sensi della l. n. 403/1971, dal ricorrente nel 2011 non può considerarsi automaticamente equivalente (come, invece, costui vorrebbe) al diploma universitario di laurea in fisioterapia, atteso il disposto dell’art. 4, comma 1, della l. n. 42/1999 che espressamente stabilisce come soltanto i diplomi ed attestati conseguiti anteriormente a detta riforma debbano essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia”, con conseguimento, per l’effetto, del relativo diploma triennale universitario (c.d. laurea breve)”. 

Il Collegio ritiene, comunque, opportuno chiarire come ciò non equivalga ad affermare la totale irrilevanza del titolo in questione, condividendosi al riguardo le considerazioni espresse dal T.A.R. Campania circa la possibilità per i singoli atenei di apprezzare, comunque, quali “conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia”, la relativa esperienza abilitante mediante l’attribuzione di taluni crediti formativi universitari, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 (in tal senso, la sentenza n. 4825/2012, che ha affermato l’illegittimità del provvedimento con cui un Ateneo aveva negato ex ante qualsiasi rilievo di un siffatto diploma di massofisioterapista triennale solo perché sprovvisto di equipollenza).
Viene, dunque, fatta salva la facoltà del ricorrente di avanzare all’Ateneo un’istanza di valutazione del proprio diploma di massiofisioterapista che – seppur privo di una utilità professionale ed abilitativa pari al titolo universitario – potrebbe, comunque, essere in sé valutato ai fini del suo conseguimento, con conseguente abbreviazione del relativo percorso di studi a ciò finalizzato.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la complessità della questione trattata, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
21/12/15

Questo è il TAR Catania e viene riportato con prontezza felina dal tabloid. Come fosse una sorta di impoverimento  della categoria dei Massofisioterapisti, cosa forviante, così non è. Basta leggere la sentenza stessa... Se un tabloid è serio, aspetta il Consiglio Di Stato (ultimo grado di giudizio), prima di fare proselitismi atti a depauperare una categoria vigente: una comunità di migliaia di massofisioterapisti ai quali non interessa diventare fisioterapista.


Inoltre quello che il tabloid "ignora" (le fonti andrebbero visionate tutte prima di lasciare scorrere le dita sulla tastiera) è che, sempre nel 2015, in ITALIA, si sono espressi più di un Tribunale Regionale, con parere opposto a quello di Catania, andiamo per ordine:

TAR Campania: Ammette il Massofisioterapista al terzo anno di fisioterapia e condanna alle spese l'università. Link ordinanza: clicca qui! 4-12-15


TAR Puglia: Ammette il Massofisioterapista al terzo anno di fisioterapia . Link sentenza: clicca qui! il 5-2-15


TAR Lombardia: Leggi il decreto, clicca qui. 31-12-2015


TAR Lazio: ordinanza, clicca qui! 15-10-2015


Ma, guarda un po', di tutto ciò non vi è traccia sul blasonato tabloid...



O. Wilde


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