giovedì 7 gennaio 2016

Il massofisioterapista in Italia nell'anno 2016.

Il massofisioterapista è, ad oggi, un operatore sanitario atipico, ausiliario dei medici (esercita dietro prescrizione medica e può esercitare la libera professione), è normato dalla legge 403/71 e dal DM 105/1997 non può porre diagnosi, compito che spetta in esclusiva al medico e a nessun'altra figura. Il decreto ministeriale 105 è a tutti gli effetti il profilo professionale del massofisioterapista, leggiamolo.

Decreto ministeriale 105 del 07.03.1997
il massofisioterapista è in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione. La professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista è praticata attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell’età dei pazienti. Il massofisioterapista per le competenze acquisite è in grado di: lavorare sia in strutture pubbliche che private;  svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici” (DM 105 del 07.03.1997)

LEGGE 19 MAGGIO 1971, n. 403 (GU n. 162 del 30/06/1971) art. 1. Vigente al 27-12-2015
NUOVE NORME SULLA PROFESSIONE E SUL COLLOCAMENTO DEI MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI CIECHI.
URN: urn:nir:stato:legge:1971-05-19;403
Preambolo
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ART.1.
LA PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA DI MASSAGGIATORE E MASSOFISIOTERAPISTA È ESERCITABILE SOLTANTO DAI MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI DIPLOMATI DA UNA SCUOLA DI MASSAGGIO E MASSOFISIOTERAPIA STATALE O AUTORIZZATA CON DECRETO DEL MINISTRO PER LA SANITÀ,SIA CHE LAVORINO ALLE DIPENDENZE DI ENTI OSPEDALIERI E DI ISTITUTI PRIVATI,SIA CHE ESERCITINO LA PROFESSIONE AUTONOMAMENTE.
GLI ENTI MUTUALISTICI,PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SONO AUTORIZZATI A SOSTENERE O RIMBORSARE LE SPESE PER PRESTAZIONI MASSOTERAPICHE E FISIOTERAPICHE SOLO SE QUESTE SONO EFFETTUATE DA MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI DIPLOMATI,SIA CHE LAVORINO ALLE DIPENDENZE DI ENTI OSPEDALIERI E DI ISTITUTI PRIVATI,SIA CHE ESERCITINO LA PROFESSIONE AUTONOMAMENTE.

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