venerdì 8 gennaio 2016

Il Massofisioterapista è esente IVA?

Il massofisioterapista e l’esenzione IVA!

Cari colleghi, non prendetevela con l’agenzia delle entrate che vi chiede l’IVA, è un palese errore! Qui, l’unico incauto responsabile è il Ministero Della Salute e ve lo dimostro con i fatti e carte alla mano.

Andiamo per ordine e grado.
L’ultima risoluzione dell’agenzia delle entrate è targata 17-10-2012 (tempi lontani) e recitava così:


OGGETTO: IVA – Esenzione – Massofisioterapisti – Esclusione – Consulenza giuridica – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, n. 18)
Con la richiesta di consulenza giuridica indicata in oggetto, ALFA ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’esenzione IVA di cui all’articolo 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, alla professione del massofisioterapista.
Quesito
ALFA rappresenta che il massaggiatore massofisioterapista è l’operatore sanitario che interviene nei disagi della riduzione della mobilità, eseguendo, dietro prescrizione medica, interventi e trattamenti massoterapici. Più dettagliatamente: “il massofisioterapista è in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione. La professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista è praticata attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell’età dei pazienti” (D.M. 07 marzo 1997, n. 105). II massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati, nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto, esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale sanitario ausiliario e di terapista della riabilitazione (D.M. 7 settembre 1976).
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Direzione Centrale Normativa
Tanto premesso, attualmente, in base alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate 13 aprile 2007, n. 70/E, secondo l’istante, ci sarebbe una disparità di trattamento tra il massofisioterapista con formazione biennale e quello con formazione triennale, in quanto solo a quest’ultimo spetterebbe l’esenzione da IVA di cui all’articolo 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
ALFA chiede, pertanto, che anche ai massofisioterapisti biennali sia riconosciuta la predetta esenzione.
Soluzione prospettata
A parere dell’istante, l’esenzione da IVA deve essere estesa anche ai massofisioterapisti con formazione biennale, in quanto soggetti alla stessa legge ed aventi lo stesso mansionario dei massofisioterapisti con formazione triennale (Legge 403/1971, D.M. 7/09/1976, D.M. 105/1997). Del resto, sul sito del Ministero della Salute si prende atto della natura sanitaria del massofisioterapista, che è collocata nell’elenco delle professioni sanitarie, senza fare alcuna distinzione tra i massofisioterapisti triennali e quelli biennali.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In merito all’applicabilità del regime di esenzione di cui all’articolo 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ai massofisioterapisti con formazione biennale, è stato chiesto un parere al competente Ministero della Salute, che, con la nota 7 agosto 2012, ha chiarito che il D.M. 17 maggio 2002 (concernente l’“Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”) ha individuato tra le prestazioni di diagnosi cura e riabilitazione esenti, oltre quelle rese nell’esercizio delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del TULS, quelle rese da biologi, psicologi, odontoiatri e da “operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel
decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili”.
Il citato D.M. 29 marzo 2001, a sua volta, nell’individuare le figure professionali del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che sono assoggettate alla disciplina delle professioni sanitarie ai sensi dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, non contempla la figura del massofisioterapista, bensì solo quella del fisioterapista.
La legge 26 febbraio 1999, n. 42, contenente “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” all’articolo 4, comma 1, ha, tuttavia, previsto l’equipollenza di diplomi ed attestati, conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (concernente il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”), ai diplomi universitari dell’area sanitaria (ora Lauree triennali), ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
In forza di tale previsione, osserva il Ministero della Salute, il D.M. 27 luglio 2000 ha equiparato il diploma universitario di fisioterapista al diploma di massofisioterapista conseguito entro la data di entrata in vigore della legge n. 42/99 (17 marzo 1999), a compimento di corsi regionali di formazione specifica di durata triennale [cfr. sezione B (titoli equipollenti) della tabella allegata al citato D.M.].
Pertanto, tenuto conto delle disposizioni sopra richiamate, il citato Dicastero ritiene che “il diploma di Massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di Fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie di cui al punto c) del comma 1, dell’articolo 1 del DM 17.05.2002. Di conseguenza, si evidenzia che i possessori di un titolo di Massofisioterapista conseguito dopo l’entrata in vigore della legge n. 42/99, al termine di corsi di durata biennale o
            
triennale, possono svolgere la propria attività tanto in regime libero professionale, quanto come dipendente presso strutture sanitarie private e private convenzionate, ma non potranno usufruire, in caso di emissione di documentazione fiscale per prestazioni rese in regime libero professionale, dell’esenzione IVA prevista dal citato D.M. 17 maggio 2002”.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute devono intendersi confermate le istruzioni fornite con la risoluzione 13 aprile 2007, n. 70/E, che indicavano applicabile il regime di esenzione solo ai massofisioterapisti con formazione triennale, il cui titolo era equiparato a quello di fisioterapista in base al D.M. 27 luglio 2000, e, pertanto, conseguito anteriormente al 17 marzo 1999.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
Avete capito chi creato il problema? 

“In merito all’applicabilità del regime di esenzione di cui all’articolo 10,
n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ai massofisioterapisti con formazione
biennale, è stato chiesto un parere al competente Ministero della Salute…..”

Ora, alcuni mi chiedono se siamo esenti IVA o meno! 
Fatti alla mano il Ministero con nota del 7 agosto 2012 ha dichiarato con la disquisizione sopra riportata, che solo il Massofisioterapista ai sensi della 403/71 di formazione triennale e formati prima del 17 marzo 1999 sono esenti dall’IVA , ne riporto un trafiletto:

“In forza di tale previsione, osserva il Ministero della Salute, il D.M. 27
luglio 2000 ha equiparato il diploma universitario di fisioterapista al diploma di
massofisioterapista conseguito entro la data di entrata in vigore della legge n.
42/99 (17 marzo 1999), a compimento di corsi regionali di formazione specifica
di durata triennale [cfr. sezione B (titoli equipollenti) della tabella allegata al
citato D.M.].”

Oggi siamo nel 2016 e nel 2015 ci sono state delle sentenze (cosa ben diversa da un’interpretazione di un dirigente ministeriale) che affermano quanto segue:

Ne riporto un paio.

Sentenza 1105 del 3-5-2015 Consiglio Di Stato.
“Deve, in primo luogo, evidenziarsi che non ha fondamento normativo la tesi sostenuta dall’Università secondo cui l’equipollenza prevista dal d.m. 27 luglio 2000 riguarderebbe solo i diplomi di massofisioterapista conseguiti entro il 17 marzo 1999, a seguito di corsi iniziati entro il dicembre 1995.
Al contrario, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 27 luglio 2000, l’equipollenza vale per tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza.” Sentenza 1105 del 3-5-2015 Consiglio Di Stato.

Poi, un’altra sentenza epocale: si quella del Consiglio Di Stato4272 del 30-09-15 (non robetta del 2012) dove, a chiare lettere, viene detto che (ne riporto un trafiletto):

“I masso-fisioterapisti formati dall’Istituto Fermi su autorizzazione regionale corrispondono, invece, al profilo previsto dalla l. 403/1971 e dal D.M. 7.9.1976, avente ad oggetto i programmi di insegnamento presso le scuole professionali statali per non vedenti di Firenze e Napoli.
5. - Per tutte le argomentazioni già svolte, va affermato che la permanente validità dei corsi di formazione regionale, per il mancato riordino della figura professionale, legittimava la Regione Umbria all’adozione del piano di cui alla delibera n. 1105 del 27 luglio 2009 anche nella parte in cui, nel disporre l’attivazione di corsi per “massaggiatore sportivo”, ha consentito l’accesso ai masso-fisioterapisti, senza distinzione circa l’epoca di conseguimento del titolo presupposto.

Volete sapere se siete esenti IVA? La logica giurisprudenziale del Consiglio Di Stato dice di si.

Una buona domanda è: perché il Ministero alla luce delle nuove e chiarificanti sentenze non non ha formulato una nota che istruisce l’ADE su come stanno le cose? L’Agenzia rischia pesanti figuracce, già in un caso recente, nelle Marche, l’ADE si è dovuta ritirare dal ricorso con la motivazione di: autotutela- ha fatto retro marcia…


Io sono un Massofisioterapista diplomatosi dopo il 1999, se l’ADE crede che gli devo l’IVA è pregata di farmi l’accertamento e chiedere il dovuto.

1 commento:

Guido Gaspari ha detto...
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