Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni poli- tiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipa- zione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. -- Tratto da: Costituzione Italiana. --
Il grande equivoco: sentente, Ministero Della Salute e Legge.
Legge 43 Art. 1 comma 2, quello che ci hanno affibbiato artatamente, mettendo in discussione migliaia di lavoratori, non togliendoci il lavoro, ma la dignità e forse è peggio!
Seguitemi nel ragionamento. Ecco la legge che il Consiglio Di Stato usa per "inserirci" nel girone degli operatori d’interesse sanitario; la Legge 1 febbraio 2006, n. 43 art. 1 comma 2. Leggiamola!
ART. 1.
(Definizione).
1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.
(Definizione).
1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.
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Ora chiediamoci cosa vuole dire quel comma 2! Ognuno ragioni da se, io vi espongo il mio di ragionamento! Ma come si fa a non ricondurla alle professioni sanitarie quando è la stessa legge che ci regola ad affermarlo?
Individuare e formare profili? Ma come, il nostro è da individuare? No, non lo è, essendo storico e vigente, ha una LEGGE, avete capito una LEGGE! Cosa dice quella legge? RI-Ri-RI-leggiamo!
Individuare e formare profili? Ma come, il nostro è da individuare? No, non lo è, essendo storico e vigente, ha una LEGGE, avete capito una LEGGE! Cosa dice quella legge? RI-Ri-RI-leggiamo!
403/71 ART.1.
LA PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA DI MASSAGGIATORE E MASSOFISIOTERAPISTA È ESERCITABILE SOLTANTO DAI MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI DIPLOMATI DA UNA SCUOLA DI MASSAGGIO E MASSOFISIOTERAPIA STATALE O AUTORIZZATA CON DECRETO DEL MINISTRO PER LA SANITÀ,SIA CHE LAVORINO ALLE DIPENDENZE DI ENTI OSPEDALIERI E DI ISTITUTI PRIVATI,SIA CHE ESERCITINO LA PROFESSIONE AUTONOMAMENTE.
GLI ENTI MUTUALISTICI,PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SONO AUTORIZZATI A SOSTENERE O RIMBORSARE LE SPESE PER PRESTAZIONI MASSOTERAPICHE E FISIOTERAPICHE SOLO SE QUESTE SONO EFFETTUATE DA MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI DIPLOMATI,SIA CHE LAVORINO ALLE DIPENDENZE DI ENTI OSPEDALIERI E DI ISTITUTI PRIVATI,SIA CHE ESERCITINO LA PROFESSIONE AUTONOMAMENTE.
LA PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA DI MASSAGGIATORE E MASSOFISIOTERAPISTA È ESERCITABILE SOLTANTO DAI MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI DIPLOMATI DA UNA SCUOLA DI MASSAGGIO E MASSOFISIOTERAPIA STATALE O AUTORIZZATA CON DECRETO DEL MINISTRO PER LA SANITÀ,SIA CHE LAVORINO ALLE DIPENDENZE DI ENTI OSPEDALIERI E DI ISTITUTI PRIVATI,SIA CHE ESERCITINO LA PROFESSIONE AUTONOMAMENTE.
GLI ENTI MUTUALISTICI,PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SONO AUTORIZZATI A SOSTENERE O RIMBORSARE LE SPESE PER PRESTAZIONI MASSOTERAPICHE E FISIOTERAPICHE SOLO SE QUESTE SONO EFFETTUATE DA MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI DIPLOMATI,SIA CHE LAVORINO ALLE DIPENDENZE DI ENTI OSPEDALIERI E DI ISTITUTI PRIVATI,SIA CHE ESERCITINO LA PROFESSIONE AUTONOMAMENTE.
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La legge dice a chiare lettere che la Nostra è una professione sanitaria ausiliaria, NON D’INTERESSE SANITARIO e nemmeno professione ausiliaria delle professioni sanitarie, non ci provate nemmeno, d’ausilio si, ma solo ai medici!
Caro Ministero Della Salute, in base a quale legge hai cambiato la dicitura sul sito nella pagina delle professioni in operatore d’interesse sanitario il massofisioterapista? Sulle sentenze? Allora, visto che è uscita pure la sentenza 1105 del marzo 2015 che dichiara il MASSOFISIOTERAPISTA è Equipollente a prescindere dalla data di conseguimento del titolo cambia di nuovo, altrimenti, visto che le sentenze non producono legge, sia serio e metta su quel benedetto sito ciò che la legge dice e cioè: Professione sanitaria ausiliaria in base alla 403/71 e tolga quella ridicola scritta che, a mio parere fa comodo a “due”, e danneggia migliaia di massofisioterapisti ai quali ha tolto dignità e serenità.
In alternativa, interrogate il parlamento è fate abrogare, se ci riuscite, la legge 403/71 e finiamola con questa farsa!
In alternativa, interrogate il parlamento è fate abrogare, se ci riuscite, la legge 403/71 e finiamola con questa farsa!
Massofisioterapista è per Legge, ad oggi PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA.
“non essendo intervenuto atto di individuazione della figura del masso-fisioterapista come una di quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento (L. 19 maggio 1971 n. 403, il cui art. 1, comma 1, ha conferito all'attività di massaggiatore e di masso-fisioterapista natura giuridica di libera professione – cfr. Cons. St., Sez. IV, 23.11.1985 n. 567), con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione (cfr. C.d.S., Sez. IV, 30.5.2011, n. 3218; sez. III, n. 3325/2013 cit.).”
Ogni singolo massofisioiterapista formatosi dopo il 1999 avrebbe tutto il diritto di far causa al Ministero Della Salute, nella fattispecie al responsabile che ha fatto cambiare la dicitura fregandosene della legge 403/71.
1 commento:
Grazie, per quello che fai!!
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